A seguito dell’approvazione del Regolamento 609/2013, in cooperazione con le Istituzioni e gli Europarlamentari italiani, che si sono distinti in ambito europeo per l’impegno a difesa dei celiaci, l’AIC ha lavorato alla sensibilizzazione della Commissione Europea sul corretto trasferimento delle indicazioni del Regolamento 41/2009 all’interno del Regolamento generale sull’informazione sugli alimenti ai consumatori (il Reg. (UE) 1169/2011), al fine di garantire il mantenimento delle tutele riconosciute sino ad oggi sui prodotti dietetici per celiaci.
Si è così arrivati alla pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) N. 828/2014 relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, pubblicato ad agosto 2014, che ha sancito il trasferimento delle condizioni di utilizzo delle diciture “senza glutine” e “con contenuto di glutine molto basso” nel Reg. 1169/2011, a partire dal 20 luglio 2016, data di abrogazione del Reg. 41/2009.
Come previsto dal considerando 41 del Reg. 609/2013 (che appunto abolisce il Reg. 41/2009) questo nuovo regolamento dovrà assicurare lo stesso livello di protezione per le persone intolleranti al glutine attualmente previsto a norma del regolamento (CE) n. 41/2009 e prevede una chiara distinzione degli alimenti specificamente formulati per celiaci, intesi quali quegli alimenti espressamente prodotti, preparati e/o lavorati al fine di:
a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti
glutine;
oppure
b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri
ingredienti che ne sono naturalmente privi.
Le Istituzioni Italiane (Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni) sono state impegnate nell’adeguamento del sistema normativo italiano dedicato ai prodotti per celiaci (controllo ed erogazione dei prodotti specificamente formulati per celiaci) al nuovo quadro normativo europeo.
È stato così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana n.136 del 13-6-2016 il Decreto del Ministero della Salute del 17 maggio 2016 “Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001”.
Il decreto del Ministero della Salute va a modificare il cd. Decreto Veronesi (decreto 8 giugno 2001) per quanto riguarda le diciture che identificano i prodotti per celiaci erogabili dal SSN, consentendo, quindi, l’adeguamento del quadro normativo italiano alla modifiche introdotte dai nuovi Regolamenti europei, attraverso la sostituzione del concetto di “dietetico”, abolito dal Regolamento UE/609/2013, con la dicitura “senza glutine, specificamente formulato per celiaci” o “senza glutine, specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”.
In Italia, non sono pertanto previste modifiche sostanziali al quadro di disposizioni e tutele riguardanti gli alimenti per celiaci. Per maggiori dettagli, vedere i paragrafi seguenti.
Per consultare il Regolamento (UE)
Decreto 609-2013.pdf
Per consultare il Regolamento di esecuzione (UE)
N. 828-2014.pdf
Per consultare la nota del Ministero Salute “Aggiornamenti
conseguenti all’evoluzione normativa connessa con l’entrata in
vigore del regolamento (UE)
609/2013”
clicca
qui
Per consultare il
Decreto del Ministero della Salute del 17 maggio
2016.pdf
Per consultare la versione consolidata del
decreto 8 giugno 2001 del Ministro della Sanità (“decreto
“Veronesi”).pdf
Cit. AIC